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<title>Caf Aeuropean in Mobilita'</title>
<link>http://www.cafaeuropean.it</link>
<description>Centro Assistenza Fiscale Aeuropean s.r.l.</description>
<language>it-IT</language>
<lastBuildDate>15/05/2012</lastBuildDate>
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<url>http://www.cafaeuropean.it/iconacafaeuropean.png</url>
<title>Centro Assistenza Fiscale Aeuropean s.r.l.</title>
<link>http://www.cafaeuropean.it</link>
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<item>
<title><![CDATA[Imu 2012 Prosystem]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Gentile Cliente,</p>
<div>
	con la presente Le comunichiamo la disponibilità della Release 1.4g &nbsp;IMU 2012 Prosystem .</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Buon Lavoro</div>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=747]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/5/15 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=747</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Leader IMU 2012 - PreRelease]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	Gentile Cliente,</div>
<div>
	con la presente Le comunichiamo la disponibilità della PreRelease di Leader IMU 2012, può effettuare il download in area riservata, sezione download, "installazioni di base".</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Leggere attentamente il documento allegato contenente le modalità di installazione.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=748]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/5/15 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=748</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Leader 730 2012 - Rel 1.0.2.0]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	Gentile Cliente,</div>
<div>
	con la presente Le comunichiamo la disponibilità della Release 1.0.2.0 di Leader 730 2012, può effettuare il download in area riservata, sezione download, "aggiornamenti".</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	<strong>ATTENZIONE: PER CHI ABBIA GIA&#39; EFFETTUATO L&#39;AGGIORNAMENTO NELLA GIORNATA DI IERI 08.05.2012, SI PREGA DI EFFETTUARE NUOVAMENTE IL DOWNLOAD E L&#39;INSTALLAZIONE.</strong></div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Caratteristiche della release:</div>
<div>
	- Implementata funzione di Ricalcolo delle dichiarazioni;</div>
<div>
	- Implementata stampa Brogliaccio del modello 730/2012.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Leggere attentamente le note operative allegate prima di installare l&#39;applicativo.</div>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=746]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/5/9 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=746</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Imu, sconti per l'abitazione principale]]></title>
<description><![CDATA[<p align="justify">
	<strong>Dal 2012 l&rsquo;abitazione principale e le relative pertinenze sconteranno l&rsquo;Imu</strong> <strong>con </strong>un&rsquo;<strong>aliquota agevolata dello 0,4% e</strong> una <strong>detrazione di 200 &euro;</strong>, aumentabile di 50 &euro; per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. I<strong> Comuni potranno incrementare/diminuire tale beneficio</strong> abbassando/aumentando l&rsquo;aliquota fino allo 0,2%, e aumentando la detrazione fino a concorrenza dell&rsquo;intera imposta dovuta; <strong>tuttavia</strong>, dato che l&rsquo;acconto sarà calcolato con l&rsquo;aliquota base, <strong>l&rsquo;eventuale decisione</strong> dei Comuni<strong> avrà effetto al momento del saldo</strong>.</p>
<h3>
	Cambia il concetto di abitazione principale</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		Per essere qualificata come <strong>abitazione principale</strong> l&rsquo;unità immobiliare deve essere <strong>quella in cui il contribuente e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.</strong> Questa è una novità introdotta con la conversione in legge del D.l. 16/2012 (art. 4 comma 5 lett. a) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012).<strong> L&rsquo;immobile</strong> dunque deve <strong>essere adibito ad abitazione principale</strong> non solo del contribuente ma<strong> anche del suo nucleo familiare</strong>, e lo scopo è quello di prevenire sdoppiamenti di residenza al fine di moltiplicare le agevolazioni fiscali (esempio: due coniugi che hanno ciascuno una casa di proprietà nello stesso Comune, e hanno residenza nelle due abitazioni, in modo da duplicare l&rsquo;agevolazione riservata all&rsquo;abitazione principale).<br />
		Nel caso in cui <strong>i componenti del nucleo famigliare</strong> abbiano <strong>residenza e dimora</strong> abituale <strong>in diversi immobili</strong> dello stesso Comune<strong> le agevolazioni</strong> previste per l&rsquo;abitazione principale <strong>si applicano per un solo immobile</strong>.</p>
</div>
<h3>
	Limiti alle pertinenze dell&rsquo;abitazione principale</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		Il<strong> regime agevolato dell&rsquo;abitazione principale si applica</strong> anche <strong>alle sue pertinenze</strong>, ma solo nella misura massima di tre, e <strong>non più di una per ciascuna di queste categorie catastali</strong>:<br />
		&bull; <strong>C/2</strong>: magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero;<br />
		&bull; <strong>C/6</strong>: box auto e garage;<br />
		&bull; <strong>C/7</strong>: tettoie e posti auto.<br />
		Pertanto, è esclusa ad esempio la possibilità di assimilare ad abitazione principale due pertinenze appartenenti alla categoria C/6.</p>
</div>
<h3>
	Poteri ai Comuni di estendere l&rsquo;abitazione principale ad altri immobili</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		Con la conversione in legge del D.l. 16/2012, <strong>i Comuni avranno il potere di assimilare ad abitazione principale</strong> (art. 4 comma 5 lett. f) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):<br />
		&bull; <strong>gli immobili posseduti dagli anziani</strong> <strong>ricoverati</strong> in strutture di lungodegenza purché tali immobili <strong>non </strong>siano<strong> locati</strong>;<br />
		&bull; <strong>gli immobili dei cittadini italiani non residenti</strong> nel territorio dello Stato a condizione che tali immobili <strong>non</strong> siano <strong>locati.</strong></p>
</div>
<h3>
	Casa assegnata in sede di separazione o divorzio</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		Un&rsquo;altra novità della L. 44/2012 riguarda la casa assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:<strong> il coniuge assegnatario si considera ai fini Imu</strong> titolare del diritto di abitazione (art. 4 comma 12-quinquies D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012). Ne deriva che <strong>l&rsquo;unico soggetto passivo</strong> Imu per tale immobile è il coniuge assegnatario, <strong>anche nel caso in cui l&rsquo;altro coniuge</strong> &ndash; <strong>non assegnatario</strong>- <strong>dovesse vantare diritti reali sul bene</strong>. Se l&rsquo;assegnatario dimora e risiede anagraficamente nell&rsquo;immobile, avrà diritto ai benefici sull&rsquo;abitazione principale: detrazione di 200 &euro; ed eventuale maggiorazione di 50 &euro; per ciascun figlio convivente, di età non superiore ai 26 anni.<br />
		Il coniuge non assegnatario avrà diritto ai benefici dell&rsquo;abitazione principale con riferimento all&rsquo;immobile di proprietà nel quale egli dimora e risiede, anche se ubicato nello stesso Comune dell&rsquo;ex casa coniugale.</p>
</div>
<h3>
	Abitazione in comodato, stop alle agevolazioni</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		<strong>Le abitazioni date in comodato a parenti non potranno essere assimilate ad abitazione principale</strong>. L&rsquo;agevolazione prevista in passato dall&rsquo;Ici è stata abrogata: la lett. b) del comma 14, dell&rsquo;art. 13 del D.l. 201/2011 (c.d. decreto salva Italia) ha infatti abrogato la lett. e) dell&rsquo;art. 59, D.Lgs. n. 446/97 che considerava abitazioni principali, con conseguente applicazione delle relative agevolazioni, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Ne deriva che tali unità immobiliari saranno considerate come &ldquo;seconde case&rdquo; ai fini del nuovo tributo.</p>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=745]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/5/8 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=745</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Attività RED INV CIV DETR]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione&nbsp;messaggi , comunicazione&nbsp;attività RED INV CIV e DETR anno 2012.</p>
<p>
	Buon Lavoro</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=744]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/5/4 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=744</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Destinazione cinque per mille]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibili, in area riservata - sezione circolari, la &nbsp;circolare n.10/ 2012.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	Buon Lavoro</p>
<p>
	Caf Aeuropean</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=743]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/27 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=743</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nuovi  termini di presentazione del 730/2012]]></title>
<description><![CDATA[<h2>
	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">Slittamento&nbsp; i termini presentazione del modello 730/2012</span></span></h2>
<p>
	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">Con comunicato stampa del 26/04/2012, l&#39;Agenzia delle Entrate ha fatto slittare i tempi di presentazione del modello 730/2012 a causa delle novità in merito alla Cedolare Secca ed all&#39;IMU.&nbsp;</span></span></p>
<p>
	<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: times new roman,times,serif">In Allegato: Comunicato Stampa con nuove scadenze.</span></span></p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=742]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/27 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=742</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Leader 730 2012 - Rel 1.0.1.0]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	<strong>SOLO PER UTENTI CHE NON UTILIZZANO LEADER 730 ONLINE</strong></div>
<div>
	&nbsp;</div>
<p>
	&nbsp;</p>
<div>
	Gentile Cliente,</div>
<div>
	con la presente Le comunichiamo la disponibilità della Release 1.0.1.0 di Leader 730 2012, può effettuare il download in area riservata, sezione download, "installazioni di base".</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Caratteristiche della release:</div>
<div>
	- Conversione Dati dal File Telematico 2011;</div>
<div>
	- Inserite caselle nel Cud e nel quadro C per la gestione di casistiche particolari;&nbsp;</div>
<div>
	- Rimossa anomalia in fase di stampa multipla, stampa fronte/retro e stampa dichiarazione Tutore;</div>
<div>
	- Inserito tasto di riporto dati residenza da dichiarante nella dichiarazione congiunta;</div>
<div>
	- Esclusione dei dati del sostituto d&#39;imposta in fase di importazione della dichiarazione dallo storico;</div>
<div>
	- Eliminata anomalia di calcolo dei fabbricati in presenza di alcune casistiche particolari di cedolare secca;</div>
<div>
	- Eliminata segnalazione di errore per coniuge a carico per dichiarante con stato civile diverso da coniugato;</div>
<div>
	- Eliminata anomalia nell&#39;impostazione della directory anno precedente in fase di riporto in storico.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Leggere attentamente le note operative allegate prima di installare l&#39;applicativo.</div>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=741]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/26 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=741</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Risoluzione 35/E IMU]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione messaggi , risoluzione 35/E Agenzia delle Entrate .</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	Buon Lavoro</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=739]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/13 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=739</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[730/4]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	<strong>Più tempo</strong> per <strong>comunicare l&rsquo;utenza telematica</strong> su cui ricevere il flusso dei dati relativi ai <strong>730-4 </strong>.<!-- 0 --></p>
<p>
	La comunicazione all&rsquo;Agenzia delle Entrate, <strong>obbligatoria per tutti i sostituti d&rsquo;imposta</strong>, dovrà compiersi <strong>entro il 20 aprile 2012</strong>, anziché entro la data, precedentemente prevista, del 31 marzo 2012.<!-- 1 --></p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=735]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/12 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=735</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Leader 730 2012 - Rel.1.0.0.0]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Gentile Cliente,</p>
<div>
	con la presente Le comunichiamo la disponibilità della Release 1.0.0.0 di Leader 730 2012, può effettuare il download in area riservata, sezione download, "installazioni di base".</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Caratteristiche della release:</div>
<div>
	- Miglioria in anagrafica sostituto in presenza del Sostituto INPDAP ed ENPALS;</div>
<div>
	- Implementazione delle stampe del modello 730/2012;</div>
<div>
	- Migliorata la gestione degli arrotondamenti in fase di riporto di due o piu&#39; modelli Cud.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	<strong>Leggere attentamente le note operative allegate prima di installare l&#39;applicativo.</strong></div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	<span style="color:#ff0000;"><strong>Per chi effettua la prima installazione leggere &nbsp;prima il manuale allegato.</strong></span></div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	&nbsp;</div>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=736]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/11 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=736</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Tutti gli aumenti sulla casa, rata per rata]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Dall&#39;Imu alla riduzione delle agevolazioni per alcuni settori immobiliari, passando per l&#39;imposizione degli immobili esteri sino a giungere, da ultimo, all&#39;incremento della tassazione sui fabbricati locati. L&#39;imposizione sulla casa è indubbiamente un elemento portante delle ultime manovre. Anche per le risorse necessarie alla riforma del lavoro si è fatto ricorso a un inasprimento della tassazione sugli immobili (la riduzione della deduzione epr gli immobili locati a canone libero). Emerge un quadro di interventi non sempre equilibrati e spesso poco sistematici.</p>
<p>
	L&#39;Imu è un&#39;imposta che nasce "squilibrata", poiché avvantaggia le case sfitte rispetto a quelle locate: queste ultime, il prelievo patrimoniale aggravato rispetto alla vecchia Ici si aggiunge, e non si sostituisce, alle imposte sui redditi. Medesima situazione per immobili d&#39;impresa e le unità appartenenti ai soggetti Ires: il più elevato tributo locale si somma alle imposte sui redditi.</p>
<div class="ad" style="display: none;">
	<span id="VideoBox_180x150_RM_DownLoad_Counter" style="width: 0px; height: 0px; display: none;"><img height="1" src="http://adv.ilsole24ore.it/5/www.ilsole24ore.it/10/_02_010_/_notizie_/_italia/L18/1975778661/VideoBox_180x150/IlSole24Ore/Autopromo_SOLE_square/square_INVENDUTO_Sole.html/585379784e6b395a317630414475647a?_RM_EMPTY_&amp;" width="1" /></span></div>
<p>
	<!--  Articoli -->È vero che la disciplina Imu prevede la possibilità di ridurre l&#39;aliquota sino al 4 per mille, ma è appunto una facoltà, ostacolata dalla quota di imposta erariale. Il 3,8 per mille dell&#39;Imu, infatti, va allo Stato, nei confronti del quale non valgono le riduzioni decise a livello locale. Con gli ultimi emendamenti apportati in sede di conversione del decreto legge sulle semplificazioni fiscali (16/12), si è soppressa la quota statale solo per gli immobili comunali siti nel territorio dello stesso comune e per le unità degli Iacp.</p>
<p>
	L&#39;Imu, inoltre, ha comportato un incremento di tassazione per i fabbricati rurali, prima esenti dall&#39;Ici. Le correzioni appena approvate dalla Camera hanno attenuato questo effetto, ripristinando l&#39;esonero per i fabbricati strumentali situati in comuni montani o parzialmente montani.</p>
<p>
	Anche gli immobili d&#39;interesse storico-artistico sono stati colpiti dalle manovre: a fronte della riduzione a metà dell&#39;imponibile Imu, infatti, hanno perso buona parte delle agevolazioni Irpef. I proprietari dovranno pertanto dichiarare, già da quest&#39;anno, la rendita catastale effettiva e non quella più bassa vigente per le abitazioni situate nella medesima zona censuaria. Inoltre, in caso di locazione, dovrà essere assoggettato a imposizione il canone pattuito, con l&#39;unico vantaggio di fruire di un abbattimento portato al 25%, invece che quello oggi vigente, pari al 15% del canone stesso.</p>
<p>
	C&#39;è poi l&#39;imposta sugli immobili posseduti all&#39;estero (Ivie), introdotta a fine 2011 con effetto retroattivo dall&#39;inizio dell&#39;anno. Non è ancora chiaro come debba essere determinato l&#39;imponibile per gli immobili ubicati in Paesi dello Spazio economico europeo (See): si fa riferimento all&#39;imponibile delle imposte patrimoniali o sui trasferimenti vigenti nel Paese di ubicazione. Né si comprende se le modifiche apportate con il Dl sulle semplificazioni fiscali abbiano effetto dal 2012 o dal 2011. Per le unità site in Paesi non See, si assume invece il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato. A ogni buon conto, il prelievo è pari allo 0,76% dell&#39;imponibile e il versamento va effettuato con la medesima tempistica dell&#39;Irpef. Per il primo anno (2011), l&#39;intero importo dovuto dovrebbe essere corrisposto entro il termine per il saldo Irpef 2011.</p>
<p>
	L&#39;ultima sorpresa è nel Ddl lavoro. <span id="U271446468994xz" style="font-style: normal; font-weight: bold;">Per tutti i fabbricati locati l&#39;abbattimento di imponibile è ridotto dal 15% al 5% del canone, a partire dal 2013</span>. Ciò aumenterà indubbiamente la convenienza della cedolare secca (si veda &laquo;Il Sole 24 Ore&raquo; di venerdì 6 aprile), nella quale le riduzioni non hanno alcun ruolo.</p>
<p>
	Non vanno infine dimenticati due aggravi relativi a tutti i contribuenti Irpef e quindi, indirettamente, anche ai proprietari di immobili. Il primo è l&#39;aumento dell&#39;aliquota base dell&#39;addizionale regionale all&#39;Irpef, dallo 0,9% all&#39;1,23%, operante già dal 2011. Il secondo è lo sblocco delle addizionali comunali all&#39;Irpef 2012, che potranno arrivare allo 0,8 per cento.</p>
<p>
	<!-- VOICE_END --></p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=734]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/10 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=734</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Richiesta Unico Sesamo]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione&nbsp;circolari &nbsp;, circolare numero 9 richiesta software Unico 2012 &nbsp;Sesamo.</p>
<p>
	Buon Lavoro<br />
	Caf Aeuropean</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=733]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/3 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=733</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Leader ISEE 2012 - rel. 1.0.3.0]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	E&#39; disponibile la release 1.0.3.0 di Leader ISEE 2012, potete effettuare il download in area riservata, sezione download.<br />
	<br />
	Contenuto di questa release:<br />
	- Sincronizzazione del nuovo data base per i prodotti fiscali della linea CAF. &nbsp;<br />
	<br />
	Leggere attentamente le note operative prima di utilizzare l&#39;applicativo.<br />
	<br />
	Buon lavoro.<br />
	Sesamo Software S.p.A.</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=732]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/3 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=732</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Leader 730 2012 - PreRelease]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	E&#39; disponibile la PreRelease di Leader 730 2012, potete effettuare il download in area riservata, sezione download.<br />
	<br />
	Leggere attentamente il manuale allegato prima di installare l&#39;applicativo.<br />
	<br />
	Buon lavoro.<br />
	Sesamo Software S.p.A.</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=731]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/2 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=731</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Imu, allarme dei Caf: mancano indicazioni, ci vuole proroga]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Allarme dei Caf, i Centri di assistenza fiscale, sull&#39;Imu. In una lettera inviata al Ministero dell&#39;Economia, la Consulta nazionale parla di &laquo;crescente preoccupazione&raquo; e &laquo;grande disagio&raquo; per l&#39;assenza di indicazioni. Gli operatori chiedono per l&#39;acconto di applicare le aliquote di base o di prorogare il termine.<br />
	<br />
	Sono 17 milioni gli italiani che ogni anno si rivolgono ai Caf per fare il 730 e normalmente gli operatori &laquo;unitamente all&#39;elaborazione della dichiarazione dei redditi, il modello di versamento dell&#39;Ici, ove dovuta; così evitando ai contribuenti - spiega la Consulta dei Caf in una lettera inviata al sottosegretario all&#39;Economia Vieri Ceriani - la necessità di doversi recare nuovamente presso le nostre sedi per il ritiro del modello nel periodo di massima attività lavorativa di tutti gli intermediari&raquo;.<br />
	Ora nella assenza di indicazioni non solo i contribuenti dovranno duplicare file e pratiche, una per il 730 e una per l&#39;Imu, ma lo faranno nel &#39;picco&#39; di attività degli intermediari.<br />
	<br />
	Ad oggi già un milione di italiani avrebbe compilato il proprio 730 al Caf mentre solo il 6% dei Comuni ha deliberato la nuova aliquota per l&#39;Imu e avranno tempo fino al 30 settembre, se passerà l&#39;emendamento presentato in Senato che proroga questo termine dall&#39;originario 30 giugno, &laquo;mentre il termine di pagamento della prima rata è fissato al 16 di giugno&raquo;, ricordano gli intermediari.<br />
	<br />
	I Caf chiedono allora di disporre &laquo;in via legislativa che la prima rata dell&#39;Imu dovuta per l&#39;anno di imposta 2012 possa essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni di base&raquo;, oppure di valutare &laquo;l&#39;opportunità, qualora le procedure per attuare i correttivi proposti lo richiedessero, di prevedere un congruo differimento del termine di pagamento della prima rata dell&#39;imposta dovuta per l&#39;anno 2012&raquo;.</p>
<p>
	<!-- VOICE_END --></p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=730]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/4/2 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=730</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Guida Ristrutturazione Edilizia]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione documenti , Guida alla ristrutturazione Edilizia .</p>
<p>
	Buon Lavoro<br />
	Caf Aeuropean</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=729]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/30 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=729</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Assistenza Fiscali]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibili, in area riservata - sezione circolari, chiarimenti in merito all&#39;assistenza fiscale da prestare per il modelli 730/2012</p>
<p>
	Buon Lavoro</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=728]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/26 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=728</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Partite Iva inattive, la nuova modalità per chiuderle]]></title>
<description><![CDATA[<p align="justify">
	Il condono introdotto dalla Manovra correttiva per liberale gli archivi dell&rsquo;Anagrafe tributaria dai milioni di partite Iva inattive, non ha raggiunto lo scopo prefissato. Così, dopo il prolungamento del termine entro cui aderire alla sanatoria - previsto con il Decreto proroghe - <strong>il Decreto fiscale ha riformato la procedura di chiusura delle partite Iva inattive</strong>, rendendola meno rigida rispetto a quella precedente, scompare infatti la condizione di inattività per tre anni consecutivi per la chiusura d&rsquo;ufficio.</p>
<h3>
	La chiusura delle partite Iva inattive, la prima iniziativa arriva con la Manovra correttiva</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		È stata una norma della Manovra correttiva 2011 a prevedere la <strong>chiusura d&rsquo;ufficio delle partite Iva</strong> che sono rimaste <strong>inattive per almeno 3 anni consecutivi</strong>. Più precisamente la chiusura d&rsquo;ufficio riguarda i soggetti titolari di partita Iva che per 3 annualità consecutive:</p>
	<ul>
		<li>
			<div align="justify">
				non hanno esercitato alcuna attività d&rsquo;impresa, arte o professione;</div>
		</li>
		<li>
			<div align="justify">
				non hanno presentato la dichiarazione Iva, qualora fosse dovuta.</div>
		</li>
	</ul>
	<p align="justify">
		In entrambi i casi ciò che si contesta al contribuente è il fatto di non aver presentato la dichiarazione di cessazione dell&rsquo;attività (art. 35, commi 3 e 4 del D.p.r. 633/72) che di regola deve essere inviata all&rsquo;Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall&rsquo;effettiva cessazione.<br />
		Una volta accertato il verificarsi del presupposto, l&rsquo;Ufficio chiude d&rsquo;ufficio la partita Iva con provvedimento di revoca, impugnabile davanti alla Commissione tributaria, e applica la sanzione per mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, compresa tra un minimo di &euro;. 516 ed un massimo di &euro;. 2.065 (art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 471/1997).</p>
</div>
<h3>
	Il mini condono offerto dalla Manovra correttiva</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		<strong>La Manovra correttiva ha anche dato la possibilità</strong> ai contribuenti <strong>di regolarizzarsi con il pagamento di un forfait di 129 &euro;,</strong> <strong>evitando così la chiusura d&rsquo;ufficio</strong> e la relativa sanzione. In questo modo sono i contribuenti stessi che avviano spontaneamente la procedura di chiusura e lo fanno con un piccolo risparmio, visto che il pagamento in caso di adesione è pari a 129 Euro mentre quello a seguito di contestazione è di 172 Euro (se versato entro i 30 giorni dal ricevimento dell&rsquo;avviso).<br />
		Il pagamento doveva essere effettuato entro il 4 ottobre 2011 con il &ldquo;<strong>Modello F24 versamenti con elementi identificativi</strong>&rdquo; (che non consente la compensazione con eventuali crediti), indicando:</p>
	<ul>
		<li>
			<div align="justify">
				nella sezione &ldquo;contribuente&rdquo; il <strong>codice fiscale e</strong> i <strong>dati anagrafici del contribuente</strong>;</div>
		</li>
		<li>
			<div align="justify">
				nel campo &ldquo;tipo&rdquo; la <strong>lettera R</strong>;</div>
		</li>
		<li>
			<div align="justify">
				nel campo &ldquo;elementi identificativi&rdquo; la <strong>partita Iva da chiudere</strong>;</div>
		</li>
		<li>
			<div align="justify">
				nel campo &ldquo;codice&rdquo; il <strong>codice tributo 8110</strong>;</div>
		</li>
		<li>
			<div align="justify">
				nel campo &ldquo;anno&rdquo; l&rsquo;<strong>anno di cessazione dell&rsquo;attività</strong>.</div>
		</li>
	</ul>
	<p align="justify">
		In ogni caso <strong>per potersi avvalere della sanatoria</strong> era <strong>necessario che non fossero già state contestate le violazioni</strong>, con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente.</p>
</div>
<h3>
	La proroga al 2 aprile 2012</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		<strong>Il </strong>c.d. &ldquo;<strong>Decreto proroghe&rdquo;</strong> (D.L. n. 216 del 29.12.2011) <strong>ha rinviato dal 04.10.2011 al 31.03.2012 il termine entro il quale è possibile aderire alla sanatoria</strong> delle partite iva inattive, pagando il forfait di 129 Euro. <strong>Poiché il 31 marzo 2012 cade di sabato, il nuovo termine slitta al 2 aprile 2012.</strong></p>
</div>
<h3>
	Le modifiche del decreto fiscale</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		Visto che gli sforzi fatti finora per ripulire gli archivi dell&rsquo;Anagrafe tributaria di milioni di partite Iva inattive sono stati inutili, ad un mese dal termine entro cui si chiude il &ldquo;mini condono&rdquo; delle partite Iva inattive, il <strong>Decreto fiscale</strong> del 2 marzo 2012 ha <strong>riscritto la procedura di chiusura delle stesse</strong>.<br />
		Questo il nuovo iter:</p>
	<ul>
		<li>
			<div align="justify">
				l&rsquo;Agenzia delle Entrate procederà alla <strong>revoca d&rsquo;ufficio</strong> semplicemente sulla <strong>base dei dati in possesso dell&rsquo;Anagrafe tributaria</strong> e<strong> la comunicherà al contribuente</strong> (è stato eliminato il riferimento ai 3 anni consecutivi di inattività);</div>
		</li>
		<li>
			<div align="justify">
				<strong>il contribuente</strong>, <strong>entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione</strong> relativa alla revoca d&rsquo;ufficio, <strong>potrà</strong>:</div>
			<ul>
				<li>
					<div align="justify">
						<strong>fornire i chiarimenti necessari</strong> all&rsquo;Agenzia delle Entrate nel caso in cui rilevi eventuali elementi non considerati o non valutati correttamente;</div>
				</li>
				<li>
					<div align="justify">
						alternativamente, <strong>provvedere al pagamento della sanzione prevista</strong> in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività nella misura ridotta a 1/3 del minimo <strong>(&euro; 172</strong>);</div>
				</li>
			</ul>
		</li>
		<li>
			<div align="justify">
				<strong>trascorsi 30 giorni</strong> <strong>dal ricevimento della comunicazione senza alcun esito da parte del contribuente</strong>, la somma dovuta a titolo di <strong>sanzione è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo</strong>.</div>
		</li>
	</ul>
	<p align="justify">
		Per combattere il fenomeno delle frodi Iva il decreto fiscale ha stabilito (introducendo l&rsquo;art. 35-quater del D.P.R. n. 633/1972) che <strong>l&rsquo;Agenzia delle Entrate renderà disponibile un servizio che consentirà a chiunque di verificare la validità del numero di partita Iva</strong>, e di ottenere informazioni circa:</p>
	<ul>
		<li>
			<div align="justify">
				lo stato di attività della partita Iva;</div>
		</li>
		<li>
			<div align="justify">
				la denominazione del soggetto o, in assenza, nome e cognome della persona fisica titolare.</div>
		</li>
	</ul>
</div>
<h3>
	Considerazioni finali</h3>
<div class="nero13px">
	<p align="justify">
		In assenza di ulteriori precisazioni si ritiene che <strong>il contribuente potrà regolarizzare spontaneamente</strong> la propria posizione <strong>versando 129&euro; entro il 2 aprile 2012</strong>, aderendo così al &ldquo;mini condono&rdquo; introdotto con la manovra correttiva, <strong>purché nel frattempo non gli sia stata contestata </strong>la violazione da parte dell&rsquo;Amministrazione finanziaria (che avverrà a partire dal 2 marzo 2012 secondo la nuova procedura). Finito il termine per aderire al condono, il contribuente potrà sempre utilizzare l&rsquo;istituto del ravvedimento operoso (se non sono decorsi i termini) oppure attendere la contestazione dell&rsquo;Amministrazione finanziaria, e versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, una sanzione pari ad 1/3 del minimo (172 Euro).</p>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=727]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/23 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=727</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Annuario 2012]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione documenti , Annuario 2012 .</p>
<p>
	Buon Lavoro<br />
	Caf Aeuropean</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=726]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/22 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=726</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Imu  Detrazioni  Comunicazioni Inps]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile in area pubblica , " Software Prosystem" la nuova procedura IMU 2012 , DETRAZIONI 2012 , COMUNICAZIONI INPS 2012.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	Buon Lavoro</p>
<p>
	Caf Aeuropean srl</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=724]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/22 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=724</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Guida al visto di conformità 2012]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione documenti , guida al visto di conformità 2012 &nbsp;.</p>
<p>
	Buon Lavoro<br />
	Caf Aeuropean</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=723]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/20 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=723</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Documentazione regolarità del centro]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione documenti , documentazione per la regolarità del centro per l&#39;anno 2012.</p>
<p>
	Buon Lavoro<br />
	Caf Aeuropean</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=722]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/19 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=722</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Certificazioni ritenuta di acconto 2011]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione messaggi , certificazioni ritenuta di acconto 2011.</p>
<p>
	Buon Lavoro<br />
	Caf Aeuropean</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=721]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/19 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=721</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[730/2012 Prosystem]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile in area pubblica , " Software Prosystem" &nbsp;la nuova procedura 730/2012 rel.1.0.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	Buon Lavoro</p>
<p>
	Caf Aeuropean srl</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=719]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/16 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=719</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Murc 2012]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione messaggi le istruzioni per la compilazione del &nbsp;Murc 2012.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	Caf Aeuropean srl</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=718]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/15 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=718</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le novità fiscali 2012]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	Disponibile, in area riservata - sezione messaggi " Le novità dei modelli di dichiarazione per 2012 ".</p>
<p>
	Caf Aeuropean srl</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=717]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/14 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=717</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Valore vacanza Inpdap]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	&nbsp;È stato pubblicato il bando di concorso Valore Vacanza per partecipare ai soggiorni 2012 in Italia e in Europa. Per presentare la domanda c&rsquo;è tempo fino alle ore 23,00 di venerdì 6 aprile.</p>
<p>
	Quest&rsquo;anno la domanda si presenta solo on line. Si accede alla procedura <b>Domanda Web Valore Vacanza</b> da <b>Area Riservata</b>, nel menu di sinistra. La <b>Guida alla procedura</b> illustra cosa e come fare.</p>
<p>
	In Valore Vacanza sono riportate tutte le informazioni necessarie a partecipare al concorso, conoscerne l&rsquo;esito, organizzare il viaggio e la permanenza nei luoghi del soggiorno.</p>
<p>
	Due i benefici messi a concorso, ognuno dei quali articolato in 2 fasce d&rsquo;età. I benefici (o tipologie di soggiorni) sono:</p>
<ul>
	<li>
		<b>Valore vacanza in Italia</b>, per i bambini nati tra l&rsquo;1/1/01 e il 31/12/05 e per i ragazzi nati tra l&rsquo;1/1/98 e il 31/12/00. Si tratta di soggiorni dedicati a sport, danza, musica, teatro, educazione ambientale e alimentare, abilità informatiche e a quelle manuali;</li>
	<li>
		<b>Valore vacanza in Europa &ndash; 20° anniversario dei soggiorni studio all&rsquo;estero</b>, per i ragazzi nati tra l&rsquo;1/1/96 e il 31/12/97 e per i giovani nati tra l&rsquo;1/9/94 e il 31/12/95. Si tratta di soggiorni per lo studio &ndash; in alternativa &ndash; dell&rsquo;inglese, francese, spagnolo o tedesco.</li>
</ul>
<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=715]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/12 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
<guid isPermaLink="true">http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=715</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Asili nido bando 2012-2013]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	Sono aperte le iscrizioni agli asili nido. Il bando per l&#39;anno educativo 2012-2013 ha introdotto alcune novità. La prima è l&rsquo;<strong>iscrizione anticipata </strong>al 1°marzo (e si prosegue fino al 30), il che consentirà di pubblicare la graduatoria provvisoria all&rsquo;inizio di maggio e quella definitiva indicativamente entro la fine dello stesso mese; le iscrizioni potranno essere, quindi, perfezionate entro i successivi 15 giorni.</p>
<p>
	Inoltre, una volta chiuse le normali procedure di graduatoria, è prevista la possibilità di lanciare un <strong>mini-bando </strong>per l&rsquo;accesso ai posti eventualmente ancora disponibili. Si abbassa inoltre a 5 giorni il termine di attesa per la chiamata dalla lista d&rsquo;attesa (prima erano 8 giorni).</p>
<p>
	Sempre online è attivo un <strong>sistema di calcolo della quota contributiva </strong>mensile, con l&rsquo;inserimento della fascia oraria prescelta e del valore ISEE (percorso: Elenco Servizi On-line &ndash; Servizi Scolastici &ndash; Offerta Scolastica &ndash; Prospetto quote &ndash; Servizi 0-3 anni). La procedura è ulteriormente semplificata dalla possibilità per gli utenti di presentare autocertificazioni e di avvalersi dell&rsquo;assistenza gratuita dei CAAF per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). Anche per le procedure che riguardano i nidi in convenzione è stato progettato un nuovo servizio di Determina Dirigenziale digitale che riduce i tempi dell&rsquo;emissione delle autorizzazioni a pagare.</p>
<p>
	Il Piano &lsquo;Famiglia a 360°&rsquo; prevede <strong>voucher retroattivi di rimborso </strong>a disposizione di circa 1000 nuclei familiari i cui figli sono rimasti in lista d&rsquo;attesa per l&#39;accesso ai nidi comunali e convenzionati e che per l&rsquo;Anno Educativo 2011-2012 hanno iscritto i bambini in nidi privati autorizzati. Al rimborso si accede presentando, tra il 15 giugno e il 31 luglio 2012, una documentazione attestante: l&rsquo;iscrizione del bambino nelle liste d&rsquo;attesa municipali; un&rsquo;ISEE uguale o inferiore a 25.000 euro; l&rsquo;iscrizione del bambino presso un asilo nido autorizzato e la frequenza per il periodo interessato; la spesa sostenuta (attraverso fatture o ricevute di pagamento rette). Il rimborso è pari a 100 euro mensili, per un massimo di 1.000 euro a famiglia/bambino. La cifra totale messa a disposizione da Roma Capitale per i rimborsi è pari a 1.241.798,82 euro</p>
<p>
	<br />
	<strong>Pagamento delle quote</strong></p>
<p>
	Le quote per i nidi comunali e in concessione si pagano entro la fine del mese precedente a quello cui si riferiscono, con i bollettini recapitati direttamente all&rsquo;utente oppure attraverso i canali alternativi del Servizio Roma Pagamenti, disponibile per gli utenti abilitati al portale di Roma Capitale (Rid online o carta di credito), la Sisal e gli sportelli ATM autorizzati.</p>
<p>
	Per l&rsquo;anno educativo 2012-2013, Roma Capitale mette a disposizione <strong>462 asili nido </strong>(per bambini da 0 a 3 anni), di cui 203 a gestione diretta; 227 a gestione indiretta; <strong>32 sezioni &lsquo;ponte&rsquo; </strong>(riservate ai bambini di 3 anni, per avviarli alla Scuola dell&rsquo;Infanzia), per un totale di <strong>21.598 posti </strong>e 244.182.887 euro di investimento.La tariffa media mensile di 146 euro, invariata da undici anni, risulta essere la più bassa tra le grandi città italiane per servizi analoghi.</p>
<p>
	&nbsp;</p>
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	&nbsp;</p>
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	<br />
	&nbsp;</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=714]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/12 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
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</item>
<item>
<title><![CDATA[Le principali novità del DL 16/2012 di semplificazione fiscale]]></title>
<description><![CDATA[<p>
	<strong>Art. 1, commi 1, 2 e 3 - Rateizzazione dei debiti tributari </strong><br />
	<br />
	La prima novità, in ordine di stesura, nel decreto fiscale 16/2012 è l&rsquo;abrogazione <strong>della norma che vietava la dilazione delle somme iscritte a ruolo,</strong> in caso di decadenza dalla rateazione delle stesse somme per irregolarità nei pagamenti (D.lgs. n. 462/1997). D&rsquo;ora in avanti, il contribuente che decade dalla rateazione di un avviso bonario, potrà comunque chiedere di usufruire della dilazione per momentanea difficoltà economica, anche se l&rsquo; importo è già stato iscritto a ruolo e gli è stata notificata la cartella di pagamento.<br />
	<br />
	La <strong>rateizzazione</strong>, inoltre,<strong> diventa più flessibile</strong> dopo l&rsquo;entrata in vigore del decreto fiscale, perché la possibilità di richiedere <strong>rate crescenti in luogo di quelle costanti</strong>, introdotta dalla manovra Monti per le sole rateazioni in proroga&nbsp; viene ora estesa a tutti i casi.</p>
<p>
	Questo varrà quindi <strong>anche in sede di prima richiesta di rateazione</strong>. Questi due interventi, quindi, vanno considerati assieme danno il senso della nuova disposizione, grazie alla quale il debitore può differire nel tempo lo sforzo finanziario, prevedendo un maggiore esborso negli anni successivi al primo e potendo contare su rate più sostenibile in un anno di maggiore difficoltà economica.<br />
	<br />
	Le dilazioni a rate costanti, già in corso alla data del 2.3.2012 (data di entrata in vigore del decreto) non sono soggette a modificazioni, salvo il caso di rateazione in proroga.<br />
	<br />
	<strong>Art. 1, comma 2, lett. B - Blocco delle ipoteche con la rateizzazione </strong><br />
	<br />
	Nonostante prima del decreto fiscale vi fossero direttive interne di Equitalia che prevedevano, una volta accordata la rateazione, che non si potesse iscrivere ipoteca, esse non tutelavano pienamente il contribuente.</p>
<p>
	Con il D.L. 16/2012, invece,<strong> è vietato per legge apporre il vincolo di ipoteca in pendenza di una procedura di dilazione</strong>. A stabilirlo è il comma 2, lett b), secondo periodo, dell&rsquo;art. 1 del D.l. 16/2012, che introduce all&rsquo;art. 19 del D.p.r. 602/1973 il comma 1-quater. In particolare l&rsquo;ipoteca è iscrivibile solo se l&rsquo;istanza di rateazione è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.</p>
<p>
	Non ci sono modifiche sul regime delle ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.<br />
	<br />
	<strong>Articolo 1, comma 2 lett. c,d. - decadenza dal beneficio della rateazione </strong><br />
	<br />
	Un ulteriore modifica che va incontro alle esigenze del contribuente in difficoltà, riguarda la decadenza dalla possibilità di rateizzare Prima del decreto fiscale il contribuente perdeva la possibilità di dilazionare il proprio debito con il Fisco se ometteva il versamento della prima rata, o di due rate successive anche non consecutive. Ora, invece, si perde il beneficio della rateazione <strong>solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive</strong>.</p>
<h3>
	Articolo 2 DL 2 marzo 2012 n. 16 - Comunicazioni e adempimenti formali</h3>
<div class="nero13px">
	<p>
		<strong>Art. 2, comma 1 - Tardiva comunicazione per benefici fiscali e regimi opzionali </strong><br />
		<br />
		Il Decreto consente la fruizione di benefici fiscali o l&rsquo;accesso a regimi fiscali opzionali anche se il contribuente interessato non ha provveduto tempestivamente all&rsquo;obbligo di preventiva comunicazione ovvero agli altri adempimenti di natura formale richiesti (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro oppure opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR).</p>
	<p>
		<br />
		Sono, tuttavia, necessarie alcune condizioni:</p>
	<ul>
		<li>
			la violazione non deve essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza</li>
		<li>
			il contribuente deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;</li>
		<li>
			il contribuente deve effettuare la comunicazione o eseguire l&rsquo;adempimento richiesto entro il termine di presentazione &ldquo;della prima dichiarazione utile&rdquo;;</li>
		<li>
			&ldquo;contestualmente&rdquo;, deve essere eseguito il versamento della sanzione prevista dall&rsquo;art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima prevista (&euro; 258) mediante mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.</li>
	</ul>
	<p>
		<br />
		<br />
		<strong>Art. 2, comma 2 - Beneficiari 5&permil; </strong></p>
	<p>
		A partire dal 2012, possono partecipare alla riparto del 5 per mille dell&rsquo;Irpef anche gli enti che non hanno provveduto entro i termini di scadenza agli adempimenti richiesti per l&rsquo;ammissione al contributo (domanda di iscrizione nell&rsquo;elenco, eventuali integrazioni documentali).<br />
		Ciò è consentito a condizione che l&rsquo;ente interessato:</p>
	<ul>
		<li>
			sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma;</li>
		<li>
			presenti la domanda di iscrizione e provveda alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;</li>
		<li>
			effettui &ldquo;contestualmente&rdquo; il versamento della sanzione prevista dall&rsquo;art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima prevista (&euro; 258) mediante mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.</li>
	</ul>
	<p>
		<strong>Art. 2, comma 3 -Cessione eccedenze nell&rsquo;ambito del gruppo </strong><br />
		<br />
		Ora il D.L. n. 16/2012 inserisce il nuovo comma 2-bis all&rsquo; art. 43-ter 602/1073 prevedendo che, in caso di cessione dell&rsquo;eccedenza d&rsquo;imposta delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale, la mancata indicazione degli estremi del soggetto e dell&rsquo;importo ceduto non determina l&rsquo;inefficacia se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso, si applica la sanzione prevista dall&rsquo;art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 nella misura massima stabilita (&euro; 2065).<br />
		<br />
		<strong>Art. 2, comma 4 - Termine presentazione dichiarazioni d&rsquo;intento </strong><br />
		<br />
		Novità degna di nota è il differimento del termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d&rsquo;intento dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell&rsquo;imposta.<br />
		<br />
		<br />
		<strong>Art. 2, comma 5 - Termine presentazione dichiarazioni per i soggetti in liquidazione </strong></p>
	<p>
		<strong>I</strong> soggetti in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante-liquidazione non più entro l&rsquo;ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera della messa in liquidazione, ma entro l&rsquo;ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ossia:<br />
		&bull; in linea generale, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;<br />
		&bull; in caso di liquidazione disposta dall&rsquo;assemblea dei soci , dalla data di iscrizione della relativa delibera.</p>
	<p>
		<br />
		Nel caso di ditte individuali, i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.<br />
		<br />
		Viene, inoltre, stabilito che, in caso di revoca dello stato di liquidazione, se gli effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post liquidazione.<br />
		<br />
		<strong>Art. 2, comma 6 - Ritorno degli elenchi clienti e fornitori </strong><br />
		<br />
		Viene soppresso il limite di &euro; 3.000 a partire dal quale le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l&rsquo;obbligo di emissione della fattura erano soggette all&rsquo;obbligo di comunicazione (c.d. &ldquo;spesometro&rdquo;).<br />
		Ora l&rsquo;obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti verrà assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell&rsquo;importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere dall&rsquo;ammontare unitario di ciascuna fattura. Si tratta, di fatto, di un ritorno agli elenchi clienti e fornitori.<br />
		Resta fermo, invece, il limite di &euro; 3.600 (al lordo dell&rsquo;Iva) per la comunicazione delle operazioni per le quali non è previsto l&rsquo;obbligo di emissione della fattura.</p>
	<p>
		La novità decorre dal 1° gennaio 2012 ma sembra che l&rsquo;adempimento previsto per il 30.04.2012 relativamente alle operazioni effettuate nel 2011 mantenga le regole precedenti. Si attendono i chiarimenti dell&rsquo;Agenzia.<br />
		<br />
		<strong>Art. 2, comma 7 - Domicilio fiscale </strong><br />
		<br />
		L&rsquo;indicazione del domicilio fiscale del contribuente non è più richiesto in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli Uffici finanziari, bensì solo se espressamente richiesta.<br />
		Viene, inoltre, soppressa la norma di cui all&rsquo;art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, che prevedeva che la notifica degli atti al contribuente era validamente eseguita nel Comune nel quale il contribuente risultava avere il domicilio fiscale in base all&rsquo;ultima dichiarazione annuale.<br />
		<br />
		<strong>Art. 2, comma 8 - Limite di &euro; 500 per la comunicazione &ldquo;black list&rdquo; </strong><br />
		<br />
		Il Decreto fiscale del 2 marzo stabilisce che la comunicazione delle operazioni con Paesi black list deve essere effettuata solo per le operazioni di importo superiore a &euro; 500.</p>
	<p>
		<strong>Art. 2, commi 9-10 - Accise </strong><br />
		<br />
		In materia di accise, viene prevista la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità .</p>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></description>
<link><![CDATA[http://www.cafaeuropean.it/dettaglio-articoli.asp?ID_articoli=713]]></link>
<author>EVENTI - www.cafaeuropean.it</author>
<pubDate>2012/3/9 12:00:00</pubDate>
<category domain="http://www.cafaeuropean.it/archivio-articoli.asp">ARTICOLI</category>
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</channel></rss>

